6 maggio 2022
Beneficiari
Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le organizzazioni non lucrative di utilit. sociale (ONLUS) e gli enti
ecclesiastici e religiosi aventi sede legale od operanti nel territorio della provincia di Pistoia.
Attività ammissibili
Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le organizzazioni non lucrative di utilit. sociale (ONLUS) e gli enti
ecclesiastici e religiosi aventi sede legale od operanti nel territorio della provincia di Pistoia.
Attività ammissibili
I progetti dovranno avere una ricaduta nel territorio della provincia di Pistoia e dovranno riguardare prioritariamente le seguenti tematiche:
- contrasto alla povertà materiale e educativa;
- sostegno alle persone disabili con la costruzione di percorsi volti a favorirne l’autonomia e il raggiungimento di condizioni di maggior benessere e appagamento;
- promozione di attività intergenerazionali che rafforzino le relazioni tra giovani e anziani.
Sono altresì previste le seguenti tematiche:
- promozione di attività intergenerazionali che rafforzino le relazioni tra giovani e anziani.
Sono altresì previste le seguenti tematiche:
- tutela dell’infanzia
- cura e assistenza agli anziani
- inclusione socio lavorativa
- inclusione socio lavorativa
- integrazione degli immigrati
dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie incluse quelle per la diagnostica.
Il costo totale del progetto può comprendere: acquisti e interventi relativi a beni immobili, spese per le risorse umane e/o per l’acquisizione di beni materiali o immateriali. I costi ammissibili in ordine alle risorse umane possono riguardare:
a) professionisti esterni incaricati per lo svolgimento del progetto;
b) personale dipendente assunto dal soggetto richiedente mediante contratti lavorativi del settore di riferimento, esclusivamente per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di contributo, con decorrenza dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo da parte della Fondazione, e con durata limitata al periodo di attuazione del progetto stesso;
c) costo relativo all’impiego del lavoro dipendente già in forza nell’organico del soggetto richiedente, per il quale esista uno specifico incarico da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente all’attuazione del progetto oggetto della domanda di contributo, e comunque nella misura massima non superiore al 25% del costo totale del progetto. La predetta spesa dovrà essere adeguatamente e dettagliatamente documentata in sede di rendicontazione finale (art. 7);
d) costo delle prestazioni rese dal legale rappresentante e/o da altri membri degli organi del soggetto richiedente nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto.
Non sono ammessi:
- costo delle prestazioni fornite sul progetto da parte del legale rappresentante e/o da altri componenti degli organi del soggetto richiedente per un importo superiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- costo del personale dipendente non riferibile al progetto e comunque non oltre la percentuale di ammissibilità del 25% del costo complessivo del progetto, valorizzazioni dell’impiego del lavoro volontario o altre spese riferite a beni o servizi messi a disposizione dal soggetto proponente a titolo gratuito, spese di gestione ordinaria non direttamente riferibili al progetto.
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da una Commissione appositamente costituita con delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione, sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione in ordine di importanza:
a) progetti che prevedano una co-progettazione tra almeno due enti del Terzo Settore dichiarando espressamente di assumere tale metodologia di lavoro (Allegato A fac simile di lettera di adesione al progetto in co-progettazione);
b) progetti che includano anche una semplice aggregazione/collaborazione tra più enti del Terzo Settore per affinità di interventi e prossimità territoriale (Allegato B facsimile di lettera di semplice collaborazione tra più enti del Terzo Settore);
c) innovatività del progetto, sua coerenza rispetto al bisogno che si intende soddisfare, impatto atteso dal progetto sul territorio di riferimento ed attività che si intendono porre in essere per la sua realizzazione;
d) esperienza del soggetto richiedente e capacità di realizzare il progetto;
e) sostenibilità del progetto nel tempo da parte del soggetto richiedente;
f) livello di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di terzi;
g) ricaduta dell’intervento su aree marginali del territorio di riferimento della Fondazione;
h) qualità di presentazione del progetto, chiarezza espositiva e completezza della documentazione fornita.
In linea generale, salvo motivate eccezioni, non saranno concessi contributi a fronte di:
a) progetti/iniziative già finanziati in esercizi precedenti o già in corso di attuazione, aventi gli stessi
beneficiari o richieste dirette al finanziamento dell’attività ordinaria del soggetto proponente;
b) progetti sostenuti da altre Fondazioni di origine bancaria, salvo preventivi accordi di collaborazione.
Agevolazione
Il contributo non può superare:
- il 70% del costo complessivo del progetto per le iniziative presentate in co-progettazione da almeno due Enti del Terzo Settore (art. 6 lett. a);
- il 50% del costo complessivo del progetto per tutte le altre iniziative ritenute meritevoli che non posseggono le caratteristiche sopra richiamate.
Stanziamento
€ 570.000,00.
Scadenza
20 giugno 2022
Il costo totale del progetto può comprendere: acquisti e interventi relativi a beni immobili, spese per le risorse umane e/o per l’acquisizione di beni materiali o immateriali. I costi ammissibili in ordine alle risorse umane possono riguardare:
a) professionisti esterni incaricati per lo svolgimento del progetto;
b) personale dipendente assunto dal soggetto richiedente mediante contratti lavorativi del settore di riferimento, esclusivamente per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di contributo, con decorrenza dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo da parte della Fondazione, e con durata limitata al periodo di attuazione del progetto stesso;
c) costo relativo all’impiego del lavoro dipendente già in forza nell’organico del soggetto richiedente, per il quale esista uno specifico incarico da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente all’attuazione del progetto oggetto della domanda di contributo, e comunque nella misura massima non superiore al 25% del costo totale del progetto. La predetta spesa dovrà essere adeguatamente e dettagliatamente documentata in sede di rendicontazione finale (art. 7);
d) costo delle prestazioni rese dal legale rappresentante e/o da altri membri degli organi del soggetto richiedente nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto.
Non sono ammessi:
- costo delle prestazioni fornite sul progetto da parte del legale rappresentante e/o da altri componenti degli organi del soggetto richiedente per un importo superiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- costo del personale dipendente non riferibile al progetto e comunque non oltre la percentuale di ammissibilità del 25% del costo complessivo del progetto, valorizzazioni dell’impiego del lavoro volontario o altre spese riferite a beni o servizi messi a disposizione dal soggetto proponente a titolo gratuito, spese di gestione ordinaria non direttamente riferibili al progetto.
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da una Commissione appositamente costituita con delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione, sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione in ordine di importanza:
a) progetti che prevedano una co-progettazione tra almeno due enti del Terzo Settore dichiarando espressamente di assumere tale metodologia di lavoro (Allegato A fac simile di lettera di adesione al progetto in co-progettazione);
b) progetti che includano anche una semplice aggregazione/collaborazione tra più enti del Terzo Settore per affinità di interventi e prossimità territoriale (Allegato B facsimile di lettera di semplice collaborazione tra più enti del Terzo Settore);
c) innovatività del progetto, sua coerenza rispetto al bisogno che si intende soddisfare, impatto atteso dal progetto sul territorio di riferimento ed attività che si intendono porre in essere per la sua realizzazione;
d) esperienza del soggetto richiedente e capacità di realizzare il progetto;
e) sostenibilità del progetto nel tempo da parte del soggetto richiedente;
f) livello di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di terzi;
g) ricaduta dell’intervento su aree marginali del territorio di riferimento della Fondazione;
h) qualità di presentazione del progetto, chiarezza espositiva e completezza della documentazione fornita.
In linea generale, salvo motivate eccezioni, non saranno concessi contributi a fronte di:
a) progetti/iniziative già finanziati in esercizi precedenti o già in corso di attuazione, aventi gli stessi
beneficiari o richieste dirette al finanziamento dell’attività ordinaria del soggetto proponente;
b) progetti sostenuti da altre Fondazioni di origine bancaria, salvo preventivi accordi di collaborazione.
Agevolazione
Il contributo non può superare:
- il 70% del costo complessivo del progetto per le iniziative presentate in co-progettazione da almeno due Enti del Terzo Settore (art. 6 lett. a);
- il 50% del costo complessivo del progetto per tutte le altre iniziative ritenute meritevoli che non posseggono le caratteristiche sopra richiamate.
Stanziamento
€ 570.000,00.
Scadenza
20 giugno 2022