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Il comune di Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese appartiene a: Regione Toscana (Apre il link in una nuova scheda)

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Parco Agrisolare PNRR

1 luglio 2022

E’ stato pubblicato in G.U. n. 149, lo scorso 28 giugno 2022, il decreto MIPAAF che fornisce le direttive in vista della pubblicazione del bando PNRR “Parco agrisolare”, missione 2, componente 1, investimento 2.2. Il bando sarà pubblicato prossimamente da parte dello stesso Ministero.

Si riportano pertanto alcuni elementi essenziali contenuti nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, relative alla misura, che persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

Beneficiari

Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’avviso da emanarsi ai sensi dell’art. 13;
indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Attività ammissibili

Si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. ​​Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete; fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13;
per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei limiti massimi indicati - le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.

E' consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purche' appartenenti allo stesso fabbricato. E' ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purche'appartenenti allo stesso fabbricato.

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la seguente documentazione:

modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente Della Repubblica n. 445/2000;
relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente: descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo; stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'art. 6; cronoprogramma delle attivita' tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR; descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento(UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al successivo art. 13; visura del catasto fabbricati; documentazione atta all'identificazione del fabbricato; dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda; ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13. 5. Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate dal soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo art. 10.
Agevolazioni

Il contributo a fondo perduto sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Stanziamento

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro.

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