8 aprile 2022
E’ stata pubblicata lo scorso 11 marzo sul BURT la Legge regionale 1 marzo 2022 n. 4 “Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”.
La legge, diretta ai Comuni montani (allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68), prevede due misure atte a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani. Da un lato si prevedono nell’art. 2 contributi per la promozione delle attività produttive montane, dall’altro l’art. 3 prevede il cd. Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali, diretto agli stessi soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 1 e ad altri soggetti.
Per l’attuazione di entrambe le misure la Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi.
Contributi per la promozione delle attività produttive montane (art. 2)
Beneficiari: Imprese aventi qualsiasi forma giuridica e la cui sede operativa è localizzata ad una altitudine non inferiore a 500 metri. In caso di attività agricole almeno il 50% dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad una altitudine non inferiore a 500 metri.
Attività ammissibili: Apertura di nuove attività produttive o riorganizzazione di attività già esistenti.
Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente:
- l’ubicazione della sede operativa in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011;
- l’ubicazione della sede operativa nei nuclei abitati o nei centri abitati, come definiti dall’ISTAT, in cui vi è minore presenza di attività produttive;
- lo svolgimento di attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa;
- età dei soggetti richiedenti inferiore a 40 anni.
La legge, diretta ai Comuni montani (allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68), prevede due misure atte a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani. Da un lato si prevedono nell’art. 2 contributi per la promozione delle attività produttive montane, dall’altro l’art. 3 prevede il cd. Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali, diretto agli stessi soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 1 e ad altri soggetti.
Per l’attuazione di entrambe le misure la Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi.
Contributi per la promozione delle attività produttive montane (art. 2)
Beneficiari: Imprese aventi qualsiasi forma giuridica e la cui sede operativa è localizzata ad una altitudine non inferiore a 500 metri. In caso di attività agricole almeno il 50% dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad una altitudine non inferiore a 500 metri.
Attività ammissibili: Apertura di nuove attività produttive o riorganizzazione di attività già esistenti.
Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente:
- l’ubicazione della sede operativa in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011;
- l’ubicazione della sede operativa nei nuclei abitati o nei centri abitati, come definiti dall’ISTAT, in cui vi è minore presenza di attività produttive;
- lo svolgimento di attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa;
- età dei soggetti richiedenti inferiore a 40 anni.
Agevolazione: La Giunta Regionale concede contributi a fondo perduto, tramite appositi bandi, nel limite massimo di € 25.000 per ciascun beneficiario, da erogare in quote annuali per 5 anni. I contributi sono calcolati in relazione al progetto di attività presentato, tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Non possono essere ammesse a finanziamento più di tre domande di contributo per ogni comune, salvi residui di risorse della graduatoria, secondo l’ordine di priorità che risulta dalla medesima.
Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali (art. 3)
Beneficiari: Stessi beneficiari dei contributi per la promozione delle attività produttive montane (art. 2); Imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi (art. 2) che: a) sono situate nei territori montani e la cui sede operativa è localizzata ad un’altitudine non inferiore a 500 metri. In caso di attività agricole almeno il 50% dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad un’altitudine non inferiore a 500 metri; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Agevolazione: L’agevolazione consiste nell’erogazione annuale di un’ulteriore somma, pari al 20% dei contributi ricevuti ai sensi dell’art. 2, qualora tali soggetti stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata “Patto di comunità”. La somma è erogata per l’intera durata del Patto di comunità, che può avere durata massima pari a 5 anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell’art. 2. Per la stipula del Patto di comunità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, tramite appositi bandi, contributi a fondo perduto nel limite massimo di € 15.000 per ciascun beneficiario, erogati in quote annuali per 5 anni.
Attività ammissibili: Svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.
I comuni redigono i patti di comunità definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell’attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Le risorse disponibili sono pari a € 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali (art. 3)
Beneficiari: Stessi beneficiari dei contributi per la promozione delle attività produttive montane (art. 2); Imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi (art. 2) che: a) sono situate nei territori montani e la cui sede operativa è localizzata ad un’altitudine non inferiore a 500 metri. In caso di attività agricole almeno il 50% dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad un’altitudine non inferiore a 500 metri; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Agevolazione: L’agevolazione consiste nell’erogazione annuale di un’ulteriore somma, pari al 20% dei contributi ricevuti ai sensi dell’art. 2, qualora tali soggetti stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata “Patto di comunità”. La somma è erogata per l’intera durata del Patto di comunità, che può avere durata massima pari a 5 anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell’art. 2. Per la stipula del Patto di comunità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, tramite appositi bandi, contributi a fondo perduto nel limite massimo di € 15.000 per ciascun beneficiario, erogati in quote annuali per 5 anni.
Attività ammissibili: Svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.
I comuni redigono i patti di comunità definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell’attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Le risorse disponibili sono pari a € 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Allegati
- Legge 4-2022 Custodi della Montagna[.pdf 144,17 Kb - 05/06/2022]