6 maggio 2022
Il Fondo è istituito dall’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Le domande possono essere presentate dal 23 maggio fino al 23 giugno 2022
Beneficiari
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Beneficiari
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Attività ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di € 20.000 per soggetto beneficiario. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a € 5.000.
Scadenza
23 giugno 2022
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di € 20.000 per soggetto beneficiario. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a € 5.000.
Scadenza
23 giugno 2022